Art. 80
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova
Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori degli incubatoi provvedono affinché ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.
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