Art. 80

Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori degli incubatoi provvedono affinché ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo