Art. 82
Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione
Gli Stati membri stabiliscono procedure che gli operatori degli stabilimenti che detengono gli animali di cui all’, paragrafo 2, devono seguire nel richiedere l’assegnazione di mezzi di identificazione al loro stabilimento.
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