Art. 83
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli animali detenuti della specie equina dopo il loro ingresso nell’Unione
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli animali detenuti della specie equina dopo il loro ingresso nell’Unione
Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché gli equini, dopo l’ingresso nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, siano identificati conformemente all’ dopo la data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di cui all’, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.
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