Art. 81
Obbligo per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione
In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione
1. Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi o territori terzi, dopo l’ingresso di tali animali nell’Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli , a seconda dei casi.
2. Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell’Unione, dopo il loro ingresso nell’Unione in provenienza da paesi o territori terzi e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli , a seconda dei casi.
3. Gli operatori non sono tenuti ad applicare le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti destinati essere inviati a un macello situato in uno Stato membro, purché gli animali siano macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell’Unione.
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