Art. 38
Obblighi per gli operatori che detengono bovini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono bovini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
1. Gli operatori che detengono bovini provvedono affinché tali bovini siano identificati individualmente mediante il marchio auricolare convenzionale di cui all’allegato III, lettera a), il quale:
a)
deve essere apposto su ciascun padiglione auricolare dell’animale e recare in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale sul mezzo di identificazione;
b)
deve essere applicato ai bovini nello stabilimento di nascita;
c)
non deve essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.
2. Gli operatori che detengono bovini possono sostituire:
a)
il marchio auricolare convenzionale di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti;
b)
entrambi i marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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