Art. 78
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
1. L’autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascun animale terrestre detenuto in circhi itineranti o destinato ad esibizioni di animali che deve essere spostato in un altro Stato membro, ad eccezione degli animali della specie equina, dei volatili, dei cani, dei gatti e dei furetti, dei lagomorfi e dei roditori.
2. L’autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:
a)
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto dell’operatore responsabile dell’animale;
b)
la specie, il sesso, il colore ed eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi dell’animale;
c)
il codice di identificazione dell’animale identificato mediante i mezzi di identificazione di cui agli ;
d)
il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale di cui alla lettera c) e la rispettiva ubicazione;
e)
il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera c), applicati dall’operatore;
f)
informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dell’animale, se del caso;
g)
informazioni dettagliate relative ai trattamenti dell’animale, se del caso;
h)
informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;
i)
il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia il documento di identificazione;
j)
la data di rilascio del documento di identificazione.
Storico versioni
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