Art. 75

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni: a) recano il codice di identificazione dell’animale; b) sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui i camelidi e i cervidi sono detenuti. 2.   Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda: a) la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti sul proprio territorio; b) la domanda, da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.
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