Art. 70
Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono:
a)
affinché tali animali, quando sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e);
b)
affinché il transponder iniettabile destinato a essere impiantato nell’animale sia approvato dall’autorità competente;
c)
a fornire all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-70