Art. 68
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di nuovi documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di nuovi documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati
Se un equino identificato diventa un equino registrato e il documento unico di identificazione a vita rilasciato per tale animale non può essere adattato per soddisfare le prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, su domanda dell’operatore dell’equino, rilascia un nuovo documento unico di identificazione a vita in sostituzione del documento precedente, contenente le informazioni richieste conformemente all’, paragrafi 1 e 2.
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