Art. 67
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti unici di identificazione a vita o di documenti unici di identificazione a vita sostitutivi
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti unici di identificazione a vita o di documenti unici di identificazione a vita sostitutivi
1. Su domanda dell’operatore, l’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, rilascia un duplicato del documento unico di identificazione a vita qualora sia possibile stabilire l’identità dell’equino detenuto e l’operatore:
a)
abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l’animale;
o
b)
non abbia identificato l’animale entro i termini di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
2. Su domanda dell’operatore o di propria iniziativa, l’autorità competente rilascia un documento di identificazione unico sostitutivo qualora non sia possibile stabilire l’identità dell’animale e l’operatore:
a)
abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l’animale;
o
b)
non abbia soddisfatto le prescrizioni in materia di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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