Art. 66

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i documenti unici di identificazione a vita

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i documenti unici di identificazione a vita 1.   Gli operatori che detengono equini provvedono affinché tali animali siano sempre accompagnati dal loro documento unico di identificazione a vita. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori non sono tenuti a garantire che gli equini detenuti siano accompagnati dal documento unico di identificazione a vita quando tali animali: a) sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente dall’operatore che detiene l’equino o dall’operatore dello stabilimento in cui l’animale è detenuto; b) sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati: i) nelle vicinanze dello stabilimento in cui l’animale è detenuto all’interno di uno Stato membro; o ii) durante la transumanza degli animali verso pascoli estivi registrati o in provenienza dagli stessi, purché i documenti unici di identificazione a vita possano essere esibiti nello stabilimento di partenza; c) sono equini non svezzati e accompagnano la madre o la nutrice; d) partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione, una corsa o una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino temporaneamente lo stabilimento in cui ha luogo l’addestramento, la competizione, la corsa o la manifestazione; e) sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli animali stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti. 3.   Gli operatori che detengono equini non possono inviare al macello un equino accompagnato dal documento temporaneo di cui all’, paragrafo 2. 4.   Dopo la morte o la perdita dell’equino, gli operatori che detengono equini restituiscono il documento unico di identificazione a vita all’autorità di rilascio competente o all’organismo al quale è stato delegato tale compito, informazione che potranno ricavare dalla decodifica del codice unico dell’equino.
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