Art. 61

Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti inviati al macello o accompagnati da un documento di identificazione provvisorio

In vigore dal 28 giu 2019
Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti inviati al macello o accompagnati da un documento di identificazione provvisorio 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente può autorizzare l’uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all’, paragrafo 1, purché: a) gli equini abbiano un’età inferiore a 12 mesi; b) esista una linea continua di tracciabilità degli animali dallo stabilimento di nascita fino al macello situato nello stesso Stato membro. Gli equini devono essere trasportati direttamente al macello e, durante tale trasporto, devono essere identificati individualmente mediante il transponder iniettabile, il marchio auricolare convenzionale o elettronico o la fascia per pastorale convenzionale o elettronica di cui rispettivamente all’allegato III, lettera a), b), c), e) o f). 2.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente, su richiesta dell’operatore dell’equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all’, paragrafo 1, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.
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