Art. 59

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli equini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli equini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso 1.   Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione del transponder iniettabile di cui all’, paragrafo 1, lettera a), con: a) un unico marchio auricolare convenzionale, quale figurante all’allegato III, lettera a), applicato agli equini detenuti per la produzione di carne, purché tali animali siano nati in tale Stato membro o vi siano stati importati senza presentare un mezzo di identificazione fisico prima dell’ingresso nell’Unione; b) un metodo alternativo autorizzato dall’autorità competente conformemente all’, che stabilisca un nesso univoco tra l’equino e il documento unico di identificazione a vita di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, soddisfino le seguenti prescrizioni: a) recano il codice di identificazione dell’animale; b) sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli equini sono identificati conformemente all’, paragrafo 2, lettera a). 3.   Gli Stati membri: a) stabiliscono procedure per la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei metodi di identificazione degli equini detenuti identificati sul proprio territorio; b) stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di rilascio del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo