Art. 64

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli equini detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli equini detenuti Per quanto riguarda gli equini detenuti l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme: a) per quanto riguarda lo stabilimento in cui tali equini sono abitualmente detenuti devono essere registrati: i) il numero di registrazione unico assegnatogli; ii) il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento; b) per ciascun equino abitualmente detenuto nello stabilimento devono essere registrati: i) il codice unico; ii) ove disponibile, il codice di identificazione dell’animale figurante sul mezzo fisico di identificazione; iii) se il transponder iniettato non è stato approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’equino è stato identificato conformemente all’, paragrafo 2, il sistema di lettura di tale transponder iniettato; iv) qualsiasi informazione relativa a nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati per l’animale; v) la specie dell’animale; vi) il sesso degli animali, con la possibilità di inserire la data di castrazione; vii) la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall’operatore che detiene l’equino; viii) la data di morte naturale nello stabilimento o di perdita, quali dichiarate dall’operatore che detiene l’equino, o la data di macellazione di tale equino; ix) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato il documento di identificazione o dell’organismo al quale è stato assegnato tale compito; x) la data di rilascio del documento di identificazione; c) per ciascun equino detenuto nello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni viene registrato il codice unico. Tale disposizione non si applica tuttavia ai seguenti casi: i) equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni; ii) equini maschi da riproduzione detenuti durante la stagione riproduttiva; iii) equini femmine da riproduzione detenuti per un periodo non superiore a 90 giorni.
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