Art. 56

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei suini detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei suini detenuti Per quanto riguarda i suini detenuti, l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme: a) per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni: i) il numero di registrazione unico assegnato loro; ii) il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento; b) per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni: i) il numero totale di animali; ii) il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione; iii) la data di arrivo; iv) la data di partenza.
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