Art. 48
Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione
In vigore dal 28 giu 2019
Deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione
1. In deroga all’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono ovini o caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il numero totale di ovini e caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 600 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;
b)
gli ovini e i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.
2. In deroga all’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il numero totale di caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 160 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;
b)
i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da a) a f), soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
recano il codice di identificazione dell’animale;
b)
sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini o i caprini sono detenuti.
4. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda:
a)
da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti sul proprio territorio;
b)
da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini al loro stabilimento.
Storico versioni
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