Art. 48

Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione

In vigore dal 28 giu 2019
Deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono ovini o caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero totale di ovini e caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 600 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata; b) gli ovini e i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero totale di caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 160 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata; b) i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da a) a f), soddisfino le seguenti prescrizioni: a) recano il codice di identificazione dell’animale; b) sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini o i caprini sono detenuti. 4.   Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda: a) da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti sul proprio territorio; b) da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini al loro stabilimento.
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