Art. 41
Sostituzione del marchio auricolare convenzionale per i bovini detenuti di cui all’articolo 38, paragrafo 1
In vigore dal 28 giu 2019
Sostituzione del marchio auricolare convenzionale per i bovini detenuti di cui all’, paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione di uno dei marchi auricolari convenzionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), con uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere c), d) ed e), per tutti i bovini detenuti sul proprio territorio o per categorie specifiche di tali bovini.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), c), d) ed e), soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
recano il codice di identificazione dell’animale;
b)
sono approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.
3. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda:
a)
la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti nel proprio territorio;
b)
la domanda, da presentarsi a cura degli operatori che detengono bovini, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.
4. Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l’elenco delle razze di bovini allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali detenute sul proprio territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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