Art. 35
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:
a)
la data di morte e di perdita degli animali nello stabilimento;
b)
il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore di tali animali;
c)
i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.
Storico versioni
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