Art. 33
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi
Per ciascun gruppo gli operatori di incubatoi registrati registrano le seguenti informazioni:
a)
le specie e il numero di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie o di uova da cova detenuti nell’incubatoio;
b)
i movimenti di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie e di uova da cova in entrata e in uscita dai loro stabilimenti indicando, a seconda dei casi:
i)
il loro luogo di origine o di destinazione previsto, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;
ii)
le date di tali movimenti;
c)
il numero di uova incubate non schiuse e la loro destinazione prevista, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;
d)
i risultati della schiusa;
e)
informazioni dettagliate sugli eventuali programmi di vaccinazione.
Storico versioni
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