Art. 31
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati
Gli operatori di stabilimenti riconosciuti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati registrano le seguenti informazioni:
a)
l’età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento;
b)
il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;
c)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera a);
d)
i risultati delle prove cliniche e di laboratorio, come pure delle prove post mortem di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera b);
e)
informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera c);
f)
le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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