Art. 25
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività
Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono pollame, come pure gli operatori di stabilimenti che detengono volatili in cattività, registrano le seguenti informazioni:
a)
le prestazioni produttive del pollame;
b)
il tasso di morbilità del pollame e dei volatili in cattività nello stabilimento, unitamente ad informazioni sulla causa.
Storico versioni
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