Art. 25

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono pollame, come pure gli operatori di stabilimenti che detengono volatili in cattività, registrano le seguenti informazioni: a) le prestazioni produttive del pollame; b) il tasso di morbilità del pollame e dei volatili in cattività nello stabilimento, unitamente ad informazioni sulla causa.
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Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/2035) — Testo vigente | Portale Normativo