Art. 18

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi

In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi Per ciascuno stabilimento l’autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa le seguenti informazioni: a) il numero di registrazione unico assegnatogli; b) la data di registrazione presso l’autorità competente; c) il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento; d) l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento; e) una descrizione delle sue strutture; f) il tipo di stabilimento; g) le specie, le categorie e il numero di animali terrestri o di uova da cova detenuti nello stabilimento; h) il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici; i) lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall’autorità competente; j) le restrizioni eventualmente imposte dall’autorità competente sui movimenti degli animali, delle uova da cova o dei prodotti diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso; k) la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.
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