Art. 15

Obblighi per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati Gli operatori degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all’: a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio; b) si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile: i) della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’; ii) del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all’anno.
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