Art. 7
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi
In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi
Nel rilasciare il riconoscimento degli incubatoi, da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:
a)
all’allegato I, parte 3, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 3, punto 2, e all’allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda la sorveglianza;
c)
all’allegato I, parte 3, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
d)
all’allegato I, parte 3, punto 4, per quanto riguarda il personale;
e)
all’allegato I, parte 3, punto 5, per quanto riguarda la supervisione da parte dell’autorità competente.
Storico versioni
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