Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1227/2011 e all' del regolamento (CE) n. 984/2013 della Commissione (3).
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
(1)
«dati fondamentali», le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;
(2)
«contratto standard», un contratto relativo ad un prodotto energetico all'ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia effettivamente luogo in tale mercato;
(3)
«contratto non standard», un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso diverso da un contratto standard;
(4)
«mercato organizzato»,
a)
un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso in modo che si traducano in un contratto,
b)
qualsiasi altro sistema o sede nel quale molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici sono in grado di interagire in modo che si traducano in un contratto.
Tra questi figurano scambi di energia elettrica e di gas, broker e altri soggetti che eseguono tali operazioni a titolo professionale nonché sedi di negoziazione come definite all' della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
(5)
«gruppo», ha lo stesso significato definito all' della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
(6)
«contratto infragruppo», un contratto relativo a prodotti di energia all'ingrosso stipulato con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento;
(7)
«fuori borsa (OTC)», qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato;
(8)
«nomina» (nomination),
—
per l'energia elettrica: la notifica dell'uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori del sistema di trasmissione;
—
per il gas naturale: la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
(9)
«energia di bilanciamento», l'energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento;
(10)
«capacità di bilanciamento (riserve)», la capacità di riserva oggetto di contratto;
(11)
«servizi di bilanciamento»,
—
per l'energia elettrica: la capacità di bilanciamento, l'energia di bilanciamento o entrambe;
—
per il gas naturale: un servizio fornito a un TSO mediante un contratto per il gas richiesto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas;
(12)
«unità di consumo», una risorsa che riceve energia elettrica o gas naturale per uso proprio;
(13)
«unità di produzione», un impianto di produzione di energia elettrica costituito di un'unica unità di generazione o di un insieme di unità di generazione;
Storico versioni
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