Art. 3
Elenco dei contratti da segnalare
In vigore dal 17 dic 2014
Elenco dei contratti da segnalare
1. I seguenti contratti sono segnalati all'Agenzia:
a)
Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:
i)
contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
ii)
contratti su base day-ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
iii)
contratti su base two days ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
iv)
contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
v)
contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
vi)
altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
vii)
contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,
vii)
opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione.
b)
Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione:
i)
contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,
ii)
contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,
iii)
opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.
2. Al fine di facilitare la segnalazione dei dati, l'Agenzia redige e mantiene un elenco pubblico di contratti standard e l'aggiorna puntualmente. Al fine di facilitare la rendicontazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati.
Al fine di coadiuvare l'Agenzia nell'adempimento ai propri obblighi ai sensi del primo comma, i mercati organizzati le presentano dati di riferimento identificativi per ciascun prodotto energetico all'ingrosso che ammettono alla negoziazione. Le informazioni sono presentate prima dell'avvio delle negoziazioni relative a quel particolare contratto in un formato definito dall'Agenzia. I mercati organizzati presentano un aggiornamento delle informazioni qualora si verifichino cambiamenti.
Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto vii), informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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