Art. 4
Elenco dei contratti da segnalare su richiesta dell'Agenzia
In vigore dal 17 dic 2014
Elenco dei contratti da segnalare su richiesta dell'Agenzia
1. A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:
a)
contratti infragruppo,
b)
contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,
c)
contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,
d)
contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.
2. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:1348:oj#art-4