Art. 6

Canali di segnalazione delle operazioni

In vigore dal 17 dic 2014
Canali di segnalazione delle operazioni 1.   Gli operatori di mercato segnalano le informazioni dettagliate relative ai prodotti energetici all'ingrosso per le operazioni effettuate nei mercati organizzati all'Agenzia, inclusi gli ordini abbinati e non abbinati, attraverso il mercato interessato o attraverso sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni. Il mercato organizzato in cui sono state effettuate le operazioni relative al prodotto energetico all'ingrosso o in cui è stato emesso l'ordine presenta, su richiesta dell'operatore di mercato, un accordo per la segnalazione dei dati. 2.   I TSO o terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), compresi gli ordini abbinati e non abbinati. 3.   Gli operatori di mercato o i terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all', paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), che sono stati stipulati al di fuori di un mercato organizzato. 4.   Le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso che sono state registrate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono fornite all'Agenzia mediante: a) repertori di dati sulle negoziazioni di cui all' del regolamento (UE) n. 648/2012, b) meccanismi di segnalazione autorizzati di cui all' del regolamento (UE) n. 600/2014, c) autorità competenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, d) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), secondo i casi. 5.   Quando le persone segnalano le informazioni dettagliate relative alle operazioni in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all' del regolamento (UE) n. 648/2012, i loro obblighi in materia di segnalazione di tali informazioni ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono considerati assolti. 6.   In linea con l', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo direttamente all'Agenzia. 7.   Se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell'altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l'insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte. 8.   L'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti agli operatori di mercato e alle parti che segnalano i dati in relazione ai dati da loro segnalati.
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