Art. 8
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all'energia elettrica
In vigore dal 17 dic 2014
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all'energia elettrica
1. L'ENTSO per l'energia elettrica segnala, a nome degli operatori di mercato, informazioni all'Agenzia riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, consumo e trasmissione dell'energia elettrica compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui agli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (10). Le informazioni sono segnalate mediante la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni di cui all' del regolamento (UE) n. 543/2013.
2. L'ENTSO per l'energia elettrica mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni.
Le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'Agenzia in forma disaggregata, compresi il nome e l'ubicazione dell'unità di consumo interessata, non oltre il giorno lavorativo successivo.
Le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'Agenzia non oltre il giorno lavorativo successivo.
3. I TSO di energia elettrica o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine finali tra zone di offerta, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e il quantitativo previsto. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.
Storico versioni
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