Art. 10

Procedure di segnalazione

In vigore dal 17 dic 2014
Procedure di segnalazione 1.   Gli operatori di mercato che pubblicano informazioni privilegiate sul loro sito web o i fornitori di servizi che comunicano tali informazioni per conto degli operatori di mercato forniscono un web feed per permettere all'Agenzia di raccogliere tali dati in modo efficace. 2.   Nel segnalare le informazioni di cui agli , comprese le informazioni privilegiate, l'operatore di mercato identifica sé stesso o è identificato dalla terza parte che effettua la segnalazione per suo conto utilizzando il codice di registrazione dell'ACER che l'operatore di mercato ha ricevuto o utilizzando il codice unico che l'operatore di mercato ha fornito durante la registrazione conformemente all' del regolamento (UE) n. 1227/2011. 3.   L'Agenzia, previa consultazione con le parti interessate, definisce procedure, norme e formati elettronici basati su norme di settore stabilite per la segnalazione delle informazioni di cui agli . L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti delle procedure, degli standard e dei formati elettronici segnalati.
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