Art. 11

Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati

In vigore dal 17 dic 2014
Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati 1.   Al fine di garantire uno scambio e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni, l'Agenzia, dopo aver sentito le parti interessate, elabora requisiti tecnici e organizzativi per la presentazione dei dati. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti di tali requisiti. I requisiti: a) garantiscono la sicurezza, la riservatezza e la completezza delle informazioni, b) consentono l'identificazione e la correzione di errori nella segnalazione dei dati, c) consentono l'autenticazione della fonte delle informazioni, d) garantiscono la continuità delle attività commerciali. L'Agenzia valuta se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti. Se questo è il caso esse sono registrate dall'Agenzia. Per le parti di cui all', paragrafo 4, i requisiti di cui al secondo comma sono considerati soddisfatti. 2.   Le persone tenute a segnalare i dati di cui agli sono responsabili della completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati all'Agenzia e, se necessario, alle autorità nazionali di regolamentazione. Se una delle persone di cui al primo comma segnala i dati suddetti tramite terzi, essa non è responsabile della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili ai terzi. In tali casi la terza parte è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli del regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica. Le persone di cui al primo comma adottano comunque misure ragionevoli per verificare la completezza, l'esattezza e la tempestività dei dati che trasmettono tramite terzi.
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