Art. 11
Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati
In vigore dal 17 dic 2014
Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati
1. Al fine di garantire uno scambio e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni, l'Agenzia, dopo aver sentito le parti interessate, elabora requisiti tecnici e organizzativi per la presentazione dei dati. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti di tali requisiti.
I requisiti:
a)
garantiscono la sicurezza, la riservatezza e la completezza delle informazioni,
b)
consentono l'identificazione e la correzione di errori nella segnalazione dei dati,
c)
consentono l'autenticazione della fonte delle informazioni,
d)
garantiscono la continuità delle attività commerciali.
L'Agenzia valuta se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti. Se questo è il caso esse sono registrate dall'Agenzia. Per le parti di cui all', paragrafo 4, i requisiti di cui al secondo comma sono considerati soddisfatti.
2. Le persone tenute a segnalare i dati di cui agli sono responsabili della completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati all'Agenzia e, se necessario, alle autorità nazionali di regolamentazione.
Se una delle persone di cui al primo comma segnala i dati suddetti tramite terzi, essa non è responsabile della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili ai terzi. In tali casi la terza parte è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli del regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica.
Le persone di cui al primo comma adottano comunque misure ragionevoli per verificare la completezza, l'esattezza e la tempestività dei dati che trasmettono tramite terzi.
Storico versioni
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