Art. 9

Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas

In vigore dal 17 dic 2014
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas 1.   L'ENTSO per il gas segnala informazioni all'Agenzia, per conto degli operatori di mercato, riguardanti la capacità e l'uso degli impianti per il trasporto di gas naturale compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui all'allegato I, punto 3.3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le informazioni sono rese disponibili attraverso la piattaforma centrale a livello di UE di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ENTSO per il gas mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al primo comma non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale a livello di UE. 2.   I TSO del gas o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine del giorno prima e le rinomine finali delle capacità riservate, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e i quantitativi allocati. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo. Le informazioni sono fornite per i seguenti punti del sistema di trasporto: a) tutti i punti di interconnessione; b) i punti di entrata degli impianti di produzione compresi i gasdotti upstream; c) i punti di uscita a cui è collegato un unico cliente; d) i punti di entrata e uscita degli stoccaggi; e) gli impianti GNL; f) gli hub fisici e virtuali. 3.   I gestori dei sistemi GNL quali definiti all', paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ogni impianto GNL, le seguenti informazioni: a) la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera, b) il send-out e l'inventario dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera, c) gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto GNL, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo. Le informazioni, compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo 3, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili. 5.   Gli operatori di mercato o, per loro conto, i gestori dei sistemi GNL segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL: a) in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti: i) la data di scarico o carico, ii) i volumi scaricati o ricaricati per nave, iii) il nome del cliente finale, iv) il nome e la dimensione della nave che utilizza l'impianto, b) le operazioni di scarico o carico previste negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l'operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall'operatore di mercato). 6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo alle operazioni di carico e scarico. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), sono messe a disposizione prima del mese a cui si riferiscono. 7.   I gestori dei sistemi di stoccaggio, quali definiti all', punto 10, della direttiva 2009/73/CE, segnalano informazioni all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, relativamente ad ogni impianto di stoccaggio o, nel caso di impianti gestiti in gruppo, per ciascun gruppo di impianti di stoccaggio, le seguenti informazioni mediante una piattaforma comune: a) la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto di stoccaggio, b) il quantitativo di gas in giacenza alla fine del giorno gas, entrate (iniezioni) e uscite (ritiri) per ciascun giorno gas, c) gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto di stoccaggio, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate. 8.   Le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo. Le informazioni, compresi gli aggiornamenti, di cui al paragrafo 7, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili. 9.   Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.
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Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas (Art. 9 Regolamento (UE) 2014/1348) — Testo vigente | Portale Normativo