Art. 7

Tempi di segnalazione delle operazioni

In vigore dal 17 dic 2014
Tempi di segnalazione delle operazioni 1.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti standard e agli ordini di compravendita, inclusi quelli relativi alle aste, sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine. Qualsiasi modifica o la cessazione del contratto stipulato o dell'ordine di compravendita è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione. 2.   Nel caso dei mercati d'asta, quando gli ordini non sono resi pubblicamente visibili, sono segnalati solo i contratti conclusi e gli ordini finali. Essi sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo successivo alla vendita all'asta. 3.   Gli ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici sono segnalati solo su richiesta dell'Agenzia. 4.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti non standard, inclusa la modifica o la cessazione del contratto e le operazioni descritte all', paragrafo 1, secondo comma, sono segnalate entro un mese dopo la stipula, la modifica o la cessazione del contratto. 5.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla disponibilità dei risultati dell'allocazione. Qualsiasi modifica o la cessazione dei contratti già stipulati è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione. 6.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso che sono stati stipulati prima della data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile e ancora in essere a tale data sono segnalati all'Agenzia entro 90 giorni dalla data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile a tali contratti. Le informazioni da segnalare comprendono unicamente i dati che possono essere estratti dai registri esistenti degli operatori di mercato. Esse comprendono almeno i dati di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ed all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Storico versioni

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