Art. 12
Entrata in vigore e altre misure
In vigore dal 17 dic 2014
Entrata in vigore e altre misure
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'obbligo di segnalazione definito all', paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.
L'obbligo di segnalazione definito all', paragrafo 1, ad eccezione dei contratti di cui all', paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.
Gli obblighi di segnalazione di cui all', paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 7 ottobre 2015, ma non prima che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni diventi operativa a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2013.
Gli obblighi di segnalazione definiti all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3 e all', paragrafi 2, 3, 5, 7 e 9, si applicano a decorrere dal 7 aprile 2016.
L'obbligo di segnalazione definito all', paragrafo 1, relativo ai contratti di cui all', paragrafo 1, lettera b, si applica a decorrere dal 7 aprile 2016.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, secondo e quinto comma, l'Agenzia può concludere accordi con i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni per ricevere le informazioni dettagliate relative ai contratti prima che l'obbligo di segnalazione diventi applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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