Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2016
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «legami stabili con uno Stato membro»: presenza sul territorio dello Stato membro derivante da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo, dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, ovvero da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio; b)   «servizi mobili al dettaglio»: servizi pubblici di comunicazione mobile forniti agli utenti finali, compresi i servizi vocali, gli SMS e i servizi di dati; c)   «pacchetto dati illimitato»: piano tariffario per la fornitura di uno o più servizi mobili al dettaglio che non limita il volume dei servizi di dati mobili al dettaglio, inclusi quelli forniti dietro pagamento di un importo fisso periodico, o per i quali il prezzo unitario nazionale dei servizi di dati mobili al dettaglio, ottenuto dividendo il prezzo nazionale complessivo, IVA esclusa, per i servizi di dati mobili al dettaglio, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per il volume totale dei servizi di dati mobili al dettaglio disponibili a livello nazionale, è inferiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all' del regolamento (UE) n. 531/2012 d)   «piano tariffario prepagato»: piano tariffario in cui i servizi mobili al dettaglio sono forniti mediante detrazione di un credito messo a disposizione dal cliente al fornitore, su base unitaria, anticipato rispetto ai consumi, e da cui il cliente può recedere senza penali all'esaurimento o alla scadenza del credito stesso; e)   «Stato membro visitato»: Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming; f)   «margine dei servizi mobili»: utili — al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento — della vendita di servizi mobili diversi dai servizi di roaming al dettaglio forniti all'interno dell'Unione, escludendo in tal modo i costi e le entrate derivanti dai servizi di roaming al dettaglio; g)   «gruppo»: l'impresa madre e tutte le imprese figlie soggette al suo controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8).
Storico versioni

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