Art. 4

Utilizzo corretto

In vigore dal 15 dic 2016
Utilizzo corretto 1.   Ai fini della politica di utilizzo corretto, il fornitore di roaming può chiedere ai propri clienti in roaming di dimostrare di risiedere abitualmente nel suo Stato membro o di avere altri legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio. 2.   Fatti salvi eventuali limiti nazionali applicabili in termini di volume, nel caso di un pacchetto dati illimitato, i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione possono consumare un volume di servizi dati in roaming al dettaglio al prezzo al dettaglio nazionale equivalente almeno al doppio del volume ottenuto dividendo il prezzo al dettaglio nazionale complessivo del pacchetto dati illimitato in questione, IVA esclusa, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all' del regolamento (UE) n. 531/2012. Nel caso della vendita di servizi mobili al dettaglio all'interno di un pacchetto che preveda altri servizi o terminali, il prezzo nazionale al dettaglio complessivo del pacchetto dati è stabilito, ai fini dell', paragrafo 2, lettera c) e del presente paragrafo, tenendo conto del prezzo, IVA esclusa, applicato alla vendita separata del componente di servizi mobili al dettaglio del pacchetto, se disponibile, o del prezzo relativo alla vendita di servizi aventi le stesse caratteristiche su base individuale. 3.   Nel caso di piani tariffari prepagati, in alternativa al requisito della politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 1, il fornitore di roaming può limitare il consumo di servizi dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale a volumi equivalenti almeno al volume ottenuto dividendo l'importo complessivo, IVA esclusa, del credito residuo disponibile e già pagato dal cliente al fornitore, al momento dell'inizio del roaming, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all' del regolamento (UE) n. 531/2012. 4.   Nel contesto del trattamento dei dati sul traffico a norma dell' della direttiva 2002/58/CE, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, il fornitore di roaming può applicare meccanismi di controllo equi, ragionevoli e adeguati basati su indicatori oggettivi correlati al rischio di un utilizzo abusivo o anomalo che vada oltre i viaggi occasionali nell'Unione. Gli indicatori oggettivi possono comprendere misure volte a stabilire se il consumo nazionale del cliente sia prevalente rispetto al consumo in roaming o se il cliente è presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati membri dell'Unione. Al fine di garantire che i clienti in roaming impegnati in viaggi occasionali non siano soggetti a segnalazioni eccessive e inutili a norma dell', paragrafo 4, i fornitori di roaming che applicano tali misure per individuare un eventuale rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming esaminano detti indicatori di presenza e di consumo in modo cumulativo e per un lasso di tempo di almeno quattro mesi. Nei contratti con i clienti in roaming il fornitore di roaming specifica a quale servizio o servizi mobili al dettaglio l'indicatore di consumo fa riferimento, nonché la durata minima del periodo di osservazione. La prevalenza del consumo nazionale o la prevalenza della presenza nazionale del cliente in roaming durante il periodo di osservazione definito è considerata come prova di un utilizzo non abusivo e non anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Ai fini del secondo, del terzo e del quinto comma, ogni giorno in cui il cliente in roaming è collegato alla rete nazionale viene contato come giorno di presenza di detto cliente sul suolo nazionale. Altri indicatori oggettivi del rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile possono comprendere solo: a) un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato a un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming; b) un abbonamento e un utilizzo sequenziale in roaming di più carte SIM da parte dello stesso cliente. 5.   Qualora il fornitore di roaming al dettaglio stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che diverse carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire la fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile per fini diversi dai viaggi occasionali, detto fornitore di roaming può prendere immediatamente opportuni provvedimenti al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto. 6.   Quando agisce in forza della presente sezione, il fornitore di roaming si conforma alle direttive 2002/58/CE e 95/46/CE, alle misure nazionali di attuazione di dette direttive e al regolamento (UE) n. 2016/679. 7.   Il presente regolamento non si applica alle eventuali politiche di utilizzo corretto definite nelle clausole contrattuali delle tariffe di roaming alternative offerte conformemente all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.
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