Art. 5

Trasparenza e supervisione delle politiche di utilizzo corretto

In vigore dal 15 dic 2016
Trasparenza e supervisione delle politiche di utilizzo corretto 1.   Quando applicano una politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming includono nei contratti con i clienti in roaming tutte le clausole e le condizioni a essa associate, ivi incluso l'eventuale meccanismo di controllo applicato in conformità dell', paragrafo 4. Nell'ambito della politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming mettono in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei clienti relativi all'applicazione di una politica di utilizzo corretto. Ciò non pregiudica il diritto dei clienti in roaming, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, di ricorrere alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie trasparenti, semplici, eque e rapide istituite nello Stato membro del fornitore di roaming in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE. Il meccanismo di reclamo e le procedure per la risoluzione delle controversie consentono al cliente in roaming di dimostrare, in risposta a una segnalazione a norma del paragrafo 3, primo comma, che non utilizza i servizi in roaming al dettaglio regolamentati per altri scopi diversi dai viaggi occasionali. 2.   Le politiche di utilizzo corretto conformi al presente regolamento sono notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione. 3.   Qualora vi siano prove oggettive e concrete, basate sugli indicatori oggettivi di cui all', paragrafo 4, che denotino il rischio di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentato all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale da parte di un determinato cliente, il fornitore di roaming, prima di applicare un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012, avvisa il cliente di aver rilevato uno schema comportamentale che denota il suddetto rischio. Nei casi in cui tale rischio derivi dal mancato rispetto di entrambi i criteri di prevalenza del consumo nazionale e della presenza nazionale nel periodo di osservazione, definiti all', paragrafo 4, quinto comma, eventuali indicazioni aggiuntive di rischio derivante dalla presenza o dall'utilizzo non nazionali complessivi del cliente in roaming sono tenute in considerazione ai fini della risoluzione dei successivi reclami di cui al paragrafo 1 o della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, relativamente all'applicabilità di un sovrapprezzo. Il presente paragrafo si applica indipendentemente dalla presentazione da parte del cliente in roaming di prove documentali della residenza o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming a norma dell', paragrafo 1. 4.   Nell'avvisare il cliente in roaming a norma del paragrafo 3, il fornitore di roaming comunica al cliente che, in assenza di un cambiamento delle modalità d'uso entro un lasso di tempo non inferiore alle due settimane che dimostri il consumo o la presenza nazionali effettivi, può essere applicato un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per qualsiasi ulteriore utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati con la carta SIM in questione dopo la data della segnalazione. 5.   Il fornitore di roaming interrompe l'applicazione del sovrapprezzo non appena l'utilizzo del cliente cessi di denotare un rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base agli indicatori oggettivi di cui all', paragrafo 4. 6.   Qualora un fornitore di roaming stabilisca che delle carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire l'utilizzo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati per fini diversi dai viaggi occasionali al di fuori di tale Stato membro ai sensi dell', paragrafo 3, l'operatore comunica all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico in questione e il provvedimento adottato per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento.
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