Art. 7

Determinazione dei costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

In vigore dal 15 dic 2016
Determinazione dei costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati 1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono presi in considerazione solo i seguenti costi specifici del roaming, se giustificati nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming: a) i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming; b) i costi al dettaglio specifici del roaming. 2.   Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'acquisto dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, è preso in considerazione solo l'importo di cui i pagamenti complessivi del richiedente alle controparti che forniscono tali servizi nell'Unione dovrebbero superare le somme complessive ad esso dovute per la fornitura degli stessi servizi ad altri fornitori di roaming nell'Unione. Per quanto riguarda le somme dovute al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, il fornitore di roaming presuppone che i volumi previsti di tali servizi di roaming all'ingrosso siano coerenti con l'ipotesi alla base delle proprie previsioni concernenti i volumi previste all', paragrafo 1. 3.   Per quanto riguarda i costi al dettaglio specifici del roaming, sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda: a) i costi relativi all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming, compresi tutti i sistemi di business intelligence e il software dedicati all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming; b) i costi relativi al clearing dei dati e ai pagamenti, che comprendono i costi sia del clearing dei dati che del clearing finanziario; c) i costi relativi alla negoziazione dei contratti e agli accordi, incluse le spese esterne e l'uso di risorse interne; d) i costi sostenuti al fine di conformarsi alle prescrizioni per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, tenendo conto della politica di utilizzo corretto applicabile adottata dal fornitore di roaming. 4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati del richiedente e il volume totale del traffico in uscita al dettaglio e del traffico in entrata all'ingrosso dei suoi servizi di roaming, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 2, e in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3. 5.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.
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