Art. 8
Assegnazione dei costi congiunti e comuni per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
In vigore dal 15 dic 2016
Assegnazione dei costi congiunti e comuni per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
1. Oltre ai costi determinati a norma dell', una parte dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale può essere inclusa nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming. Sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:
a)
i costi di fatturazione e riscossione, ivi inclusi tutti i costi associati al trattamento, al calcolo, alla produzione e alla notifica dell'effettiva fattura del cliente;
b)
i costi relativi alle attività di vendita e distribuzione, ivi inclusi i costi associati alla gestione dei negozi e di altri canali di distribuzione per la vendita dei servizi mobili al dettaglio;
c)
i costi dell'assistenza clienti, compresi i costi associati alla gestione di tutti i servizi di assistenza clienti disponibili per l'utente finale;
d)
i costi di gestione dei crediti inesigibili, ivi inclusi i costi sostenuti per la cancellazione dei crediti irrecuperabili e per la riscossione dei crediti inesigibili;
e)
i costi di marketing, comprese tutte le spese per la pubblicità dei servizi mobili.
2. I costi di cui al paragrafo 1, se giustificati nella domanda, sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il traffico totale dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il traffico totale di tutti i servizi mobili al dettaglio, ottenuto come media ponderata di tale rapporto per servizio mobile, dove i fattori di ponderazione riflettono i rispettivi prezzi medi del roaming all'ingrosso pagati dal richiedente conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 4.
Storico versioni
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