Art. 9

Determinazione delle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati

In vigore dal 15 dic 2016
Determinazione delle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati 1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono prese in considerazione solo le seguenti entrate, che figurano nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming: a) le entrate derivanti direttamente dal traffico dei servizi mobili al dettaglio originato in uno Stato membro visitato; b) una percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio basati su oneri fissi periodici. 2.   Le entrate di cui al paragrafo 1, lettera a) comprendono: a) le tariffe al dettaglio applicate a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per i volumi di traffico superiori a quelli previsti dall'eventuale politica di utilizzo corretto applicata dal fornitore di roaming; b) le eventuali entrate derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi a norma dell'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012; c) l'eventuale prezzo al dettaglio nazionale fatturato su base unitaria o superiore agli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio e causato dall'uso di tali servizi in uno Stato membro visitato. 3.   Al fine di determinare le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di vendita abbinata di servizi mobili al dettaglio e di altri servizi o terminali, sono considerate solo le entrate connesse alla vendita di servizi mobili al dettaglio. Tali entrate sono determinate con riferimento al prezzo applicato alla vendita separata di ciascun componente del pacchetto, se disponibile, o alla vendita dei servizi con le stesse caratteristiche su base individuale. 4.   Al fine di determinare la percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio connessa alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, si applica la metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 5.
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