Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 dic 2016
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate volte a garantire l'attuazione coerente di una politica di utilizzo corretto che i fornitori di roaming possono applicare alla fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile conformemente all'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012.
2. Esso inoltre stabilisce norme dettagliate concernenti:
a)
le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale;
b)
la metodologia che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad applicare nel valutare se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati, il che comprometterebbe la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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