Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «esperto»: persona di cui all', paragrafo 1, punto 34, punto ii), del regolamento (UE) n. 596/2014 che propone ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che:
i)
si presenta come dotato di competenza o esperienza finanziaria;
ii)
presenta la raccomandazione in modo tale da indurre gli altri a ritenere ragionevolmente che possieda competenza o esperienza finanziaria;
b) «gruppo»: gruppo ai sensi dell', punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:958:oj#art-1