Art. 1

Definizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «esperto»: persona di cui all', paragrafo 1, punto 34, punto ii), del regolamento (UE) n. 596/2014 che propone ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che: i) si presenta come dotato di competenza o esperienza finanziaria; ii) presenta la raccomandazione in modo tale da indurre gli altri a ritenere ragionevolmente che possieda competenza o esperienza finanziaria; b)   «gruppo»: gruppo ai sensi dell', punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:958:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo