Art. 2

Identità delle persone che producono raccomandazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Identità delle persone che producono raccomandazioni 1.   La persona che produce raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento («raccomandazioni») indica in modo chiaro e visibile in ogni raccomandazione prodotta la propria identità e le seguenti informazioni sull'identità di qualsiasi altra persona responsabile della produzione della raccomandazione: a) nome e professione di tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione; b) se una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla produzione della raccomandazione agisce per una persona giuridica in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, nome di quest'ultima persona giuridica. 2.   La persona che produce la raccomandazione che è un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto di lavoro o ad altro indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'identità dell'autorità competente. 3.   La persona che produce la raccomandazione che, pur non essendo una delle persone di cui al paragrafo 2, è soggetta a norme di autoregolamentazione o a un codice deontologico sulla produzione delle raccomandazioni indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, un rimando a tali norme o codice.
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