Art. 4

Altri obblighi di presentazione corretta delle raccomandazioni applicabili alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e agli esperti

In vigore dal 9 mar 2016
Altri obblighi di presentazione corretta delle raccomandazioni applicabili alle persone di cui all', paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e agli esperti 1.   Oltre alle informazioni previste all', le persone di cui , paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione, in modo chiaro e visibile, le informazioni seguenti: a) in caso di modifica successiva della raccomandazione già comunicata all'emittente al quale si riferisce direttamente o indirettamente, una dichiarazione in tal senso; b) una sintesi delle basi della valutazione o della metodologia e delle ipotesi di fondo applicate per valutare lo strumento finanziario o l'emittente ovvero per fissare l'obiettivo di prezzo dello strumento finanziario, e l'indicazione e una sintesi delle eventuali modifiche della valutazione, della metodologia o delle ipotesi di fondo; c) se la persona che ha prodotto la raccomandazione non ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni particolareggiate sulla valutazione o sulla metodologia e le ipotesi di fondo; d) se la persona che ha prodotto la raccomandazione ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni sostanziali sul modello proprio usato; e) una spiegazione adeguata del significato di ogni raccomandazione formulata, quale la raccomandazione di «acquistare», «vendere» o «mantenere», e della durata dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, e ogni segnalazione di rischio appropriata, compresa un'analisi di sensibilità delle ipotesi; f) un riferimento alla prevista frequenza di aggiornamento della raccomandazione; g) l'indicazione della pertinente data e ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati nella raccomandazione; h) se la raccomandazione differisce da una o più delle raccomandazioni sullo stesso strumento finanziario o lo stesso emittente diffuse dalla persona o dall'esperto nei 12 mesi precedenti, l'indicazione delle modifiche rispetto alla precedente raccomandazione e la data di questa; i) un elenco di tutte le raccomandazioni su qualsiasi strumento finanziario o emittente prodotte dalla persona o dall'esperto e diffuse nei 12 mesi precedenti, specificando per ciascuna raccomandazione: la data di diffusione, l'identità della o delle persone fisiche di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'obiettivo di prezzo e il prezzo di mercato al momento della diffusione, la direzione della raccomandazione e il periodo di validità dell'obiettivo di prezzo o della raccomandazione. 2.   Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b), e) o i), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.
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