Art. 5

Obblighi generali di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse 1.   La persona che produce raccomandazioni comunica nella raccomandazione qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa comprometterne la correttezza, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona stessa, ovvero della persona fisica o giuridica che lavora per essa in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione, nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente. 2.   Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone appartenenti allo stesso gruppo che: a) sono conosciute, o che è ragionevole attendersi siano conosciute, da persone che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione, oppure b) sono conosciute da persone che, pur non avendo partecipato alla produzione della raccomandazione, hanno avuto accesso, o che è ragionevole attendersi abbiano avuto accesso, alla raccomandazione prima che fosse ultimata. 3.   Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone strettamente collegate ad essa.
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