Art. 3
Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni
1. La persona che produce raccomandazioni provvede a che la raccomandazione soddisfi i requisiti seguenti:
a)
i fatti sono tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle stime, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;
b)
tutte le fonti di informazione di rilevanza sostanziale sono indicate in modo chiaro e visibile;
c)
tutte le fonti di informazione sono attendibili o, in caso di dubbio sulla loro attendibilità, questo è indicato chiaramente;
d)
tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo sono indicati chiaramente e in modo visibile come tali e sono indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli;
e)
la data e l'ora in cui è stata ultimata la produzione della raccomandazione sono indicate in modo chiaro e visibile.
2. Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b) o e), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.
3. A richiesta dell'autorità competente, la persona che produce raccomandazioni motiva qualsiasi raccomandazione prodotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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