Art. 3 · Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni

Art. 3

Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni 1.   La persona che produce raccomandazioni provvede a che la raccomandazione soddisfi i requisiti seguenti: a) i fatti sono tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle stime, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali; b) tutte le fonti di informazione di rilevanza sostanziale sono indicate in modo chiaro e visibile; c) tutte le fonti di informazione sono attendibili o, in caso di dubbio sulla loro attendibilità, questo è indicato chiaramente; d) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo sono indicati chiaramente e in modo visibile come tali e sono indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli; e) la data e l'ora in cui è stata ultimata la produzione della raccomandazione sono indicate in modo chiaro e visibile. 2.   Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b) o e), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione. 3.   A richiesta dell'autorità competente, la persona che produce raccomandazioni motiva qualsiasi raccomandazione prodotta.
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