Art. 3

Principio di autorizzazione

In vigore dal 16 nov 2005
Principio di autorizzazione L'accesso all'attività riassicurativa è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine: a) dall'impresa che stabilisce la sede sul territorio di detto Stato membro; b) dall'impresa di riassicurazione che, ricevuta l'autorizzazione, estende la propria attività a rami riassicurativi diversi dai rami già autorizzati.
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