Art. 3
Principio di autorizzazione
In vigore dal 16 nov 2005
Principio di autorizzazione
L'accesso all'attività riassicurativa è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:
a)
dall'impresa che stabilisce la sede sul territorio di detto Stato membro;
b)
dall'impresa di riassicurazione che, ricevuta l'autorizzazione, estende la propria attività a rami riassicurativi diversi dai rami già autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:68:oj#art-3