Art. 12
Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata
In vigore dal 16 nov 2005
Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non rilasciano a un'impresa l'autorizzazione a intraprendere l'attività riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.
Le medesime autorità rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.
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